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	<title>Dott. Mauro Caminiti &#8211; Consulente grafologo</title>
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	<title>Dott. Mauro Caminiti &#8211; Consulente grafologo</title>
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		<title>L&#8217;analisi strumentale sul documento in verifica</title>
		<link>https://www.grafologiaforense.org/2019/02/27/lanalisi-strumentale-sul-documento-in-verifica/</link>
		
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		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 15:20:09 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;accertamento tecnico strumentale sul documento oggetto di verifica peritale costituisce la necessaria premessa all’analisi delle scritture ai fini peritali; questa fase delle indagini peritali prende connotazioni quasi prevalentemente grafoscopiche ed è propedeutica all’analisi vera e propria delle scritture. Infatti l’ispezione strumentale permette di analizzare il supporto cartaceo per capire se la carta ha subito eventuali&#8230;&#160;<a href="https://www.grafologiaforense.org/2019/02/27/lanalisi-strumentale-sul-documento-in-verifica/" class="" rel="bookmark">Leggi tutto &#187;<span class="screen-reader-text">L&#8217;analisi strumentale sul documento in verifica</span></a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>				L&#8217;accertamento tecnico strumentale sul documento oggetto di verifica peritale costituisce la necessaria premessa all’analisi delle scritture ai fini peritali; questa fase delle indagini peritali prende connotazioni quasi prevalentemente grafoscopiche ed è propedeutica all’analisi vera e propria delle scritture.<br />
Infatti l’ispezione strumentale permette di analizzare il supporto cartaceo per capire se la carta ha subito eventuali interventi alterativi sia di natura chimica che di natura fisica aventi rilevanza ai fini peritali.</p>
<p>L&#8217;ispezione permette inoltre di analizzare i tracciati grafici sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista della dinamica scrittoria, per capire se vi sono interruzioni, riprese, giustapposizioni, correzioni e quanto altro può essere rilevato nel tracciato grafico; con il diffondersi di sofisticate tecniche di riproduzione delle scritture, l’ispezione strumentale diretta della carta e degli inchiostri diventa fondamentale ed indispensabile.</p>
<p>Si pensi alle cancellature, ai segni di abrasione, ai segni di preparazione con matita per imitare una firma ed ai tanti altri segni che potrebbero emergere.<br />
Qualsiasi scrittura si vada ad esaminare, essa nasce dal rapporto tra carta ed inchiostro; il che significa che le scritture vanno esaminate in originale, non in fotocopia: sulla fotocopia difficilmente, da un punto di vista peritale, ci si può prestare a dare risultati di attendibilità.</p>
<p>L&#8217;analisi strumentale sul documento oggetto di indagine peritale, viene generalmente svolta mediante l&#8217;utilizzo della seguente strumentazione:<br />
• Microscopio digitale;<br />
• Lampada ad ultravioletti;<br />
• Ispezione a luce radente;<br />
• Ispezione all&#8217;infrarosso.</p>
<p>Con l’ispezione al microscopio, oltre a poter esaminare attentamente il filo grafico del tracciato, si può anche capire il livello di essiccamento dei pigmenti dell’inchiostro in base alla loro lucentezza.<br />
La lampada ad ultravioletti (la cosiddetta lampada di Wood) emana una luce azzurrognola che, colpendo gli oggetti, determina delle risposte di fluorescenza tali da mettere in evidenza particolari che ad occhio nudo non sono assolutamente visibili; essa, infatti, fa vedere le macchie di natura chimica, gli assottigliamenti della superficie cartacea nel caso in cui vi sia stata un’azione di sfregamento.</p>
<p>Con l’ispezione a luce radente si possono rilevare sia le particolarità emergenti dalla superficie della carta (sollevamento di fibre, segni di piegamento), sia la presenza di solcature cieche.<br />
Inoltre questa tecnica è utile anche per verificare l’esistenza di elementi rivelatori di cancellature ottenute per sfregamento e per capire se l’intera grafia in esame sia contestuale oppure se vi siano parti aggiunte successivamente poggiando il foglio al di sopra di un diverso piano di appoggio.<br />
Infine, l&#8217;ispezione all&#8217;infrarosso permette, a determinate lunghezze d&#8217;onda, di rilevare se sotto la firma in verifica siano stati usati due o più tipi di inchiostro o una matita per poi effettuare sopra il tracciato lasciato da quest&#8217;ultima il ricalco.</p>
<p>Infatti gli inchiostri aventi una colorazione più chiara (blu) scompaiono quando sono filtrati alle lunghezze d&#8217;onda di 550-600 nanometri, quelli di composizione alquanto più scura (blu-violaceo) scompaiono a lunghezze d&#8217;onda superiori (700-800 nanometri), quelli di colore scuro scompaiono a lunghezze d&#8217;onda ancora superiori (850-950 nanometri) mentre i segni di matita scompaiono a lunghezze d&#8217;onda comprese tra 1000 e 1100 nanometri.		</p>
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		<title>Firma false su contratti luce e gas. Come ottenere un risarcimento</title>
		<link>https://www.grafologiaforense.org/2019/02/27/firma-false-su-contratti-luce-e-gas-come-ottenere-un-risarcimento/</link>
		
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		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 15:13:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[perizia grafologica]]></category>
		<category><![CDATA[contratti luce e gas]]></category>
		<category><![CDATA[falsificazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Fortunatamente per i consumatori non è poi così frequente, anche se purtroppo accade. Sto parlando di tutti quei casi in cui vengono attivati contratti di fornitura di energia elettrica o gas all’oscuro dell’ignaro utente. Solo all’arrivo delle prime bollette da pagare il consumatore scopre che il suo usuale fornitore è cambiato contro la sua volontà.&#8230;&#160;<a href="https://www.grafologiaforense.org/2019/02/27/firma-false-su-contratti-luce-e-gas-come-ottenere-un-risarcimento/" class="" rel="bookmark">Leggi tutto &#187;<span class="screen-reader-text">Firma false su contratti luce e gas. Come ottenere un risarcimento</span></a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>				Fortunatamente per i consumatori non è poi così frequente, anche se purtroppo accade. Sto parlando di tutti quei casi in cui vengono attivati contratti di fornitura di energia elettrica o gas all’oscuro dell’ignaro utente. Solo all’arrivo delle prime bollette da pagare il consumatore scopre che il suo usuale fornitore è cambiato contro la sua volontà. Può sembrare assurdo, ma purtroppo capita. E tutto ciò, perché è stata falsificata la sua firma nel contratto di inizio fornitura.</p>
<p>La falsificazione della firma è una pratica commerciale scorretta, oltre a essere un reato; eppure, non sempre tali scorrettezze vengono denunciate. Gli utenti infatti, potrebbero non rendersi conto subito di quanto avvenuto perché, ad esempio, troppo presi da altri impegni lavorativi o personali o perché molto anziani e, una volta scoperto il cambio di fornitura non hanno più voglia o il tempo di modificare un’altra volta il fornitore.<br />
Una volta scoperta la falsificazione della firma, si apre per il consumatore che intende far valere i suoi diritti dinanzi le opportune sedi, l’iter giudiziario per provare la nullità del contratto, in cui occorre dimostrare la contraffazione della firma per ottenere l’eventuale risarcimento.<br />
Per provare la falsificazione della firma, però, è necessaria una perizia grafica effettuata da un grafologo esperto.</p>
<p>Spetta al grafologo accertare l’autografia o la falsificazione della firma sul contratto d fornitura attraverso l’analisi e il confronto delle caratteristiche grafiche sostanziali della firma apposta sul contratto e il successivo confronto con una serie di firme e scritturazioni che il cliente deve fornire al grafologo ai fini comparativi. </p>
<p>Oltre alla perizia per accertare la falsificazione della firma, al grafologo potrebbe essere richiesto di comparare la firma contraffatta con la scrittura del &#8220;potenziale falsificatore&#8221;; se l’utente avesse qualche sospetto sulla persona responsabile della contraffazione, ecco che un ulteriore perizia grafologica potrebbe risultare utile al fine di verificare se la mano che ha vergato la firma da disconoscere sia la stessa mano che ha vergato una serie di firme o scritturazioni comparative fornite dal cliente al grafologo.</p>
<p>In conclusione, una perizia grafologica è essenziale per provare in giudizio la falsificazione della propria firma apposta su un contratto che risulterebbe di conseguenza nullo e che genererebbe un equo risarcimento.		</p>
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		<title>Firma falsa su atto giudiziario. Una perizia grafologica per provarla</title>
		<link>https://www.grafologiaforense.org/2019/02/27/firma-falsa-su-atto-giudiziario-una-perizia-grafologica-provarla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NtsMedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 13:50:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[perizia grafologica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Uno dei casi più frequenti che possano capitare è il disconoscimento della firma posta sulla ricevuta di ritorno di un Atto giudiziario; l&#8217;Atto giudiziario è un documento proveniente da un’autorità giudiziaria notificato da un ufficiale giudiziario o a mezzo posta. Se la notifica avviene &#8220;a mezzo posta&#8221; , sarà il postino a recapitare l&#8217;Atto che&#8230;&#160;<a href="https://www.grafologiaforense.org/2019/02/27/firma-falsa-su-atto-giudiziario-una-perizia-grafologica-provarla/" class="" rel="bookmark">Leggi tutto &#187;<span class="screen-reader-text">Firma falsa su atto giudiziario. Una perizia grafologica per provarla</span></a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>				Uno dei casi più frequenti che possano capitare è il disconoscimento della firma posta sulla ricevuta di ritorno di un Atto giudiziario; l&#8217;Atto giudiziario è un documento proveniente da un’autorità giudiziaria notificato da un ufficiale giudiziario o a mezzo posta. Se la notifica avviene &#8220;a mezzo posta&#8221; , sarà il postino a recapitare l&#8217;Atto che è sempre inviato dall&#8217;Amministrazione Pubblica con ricevuta di ritorno.<br />
Esempi di atti giudiziari sono la cartella esattoriale o la multa.</p>
<p>Ma cosa accade se al cittadino è negata tale possibilità di difendersi proprio perché non ha ricevuto l’Atto o, peggio ancora, se qualcun altro al suo posto ha firmato la ricevuta di ritorno dell’Atto giudiziario?</p>
<p>Il mittente dell’Atto giudiziario è convinto che i documenti siano stati correttamente recapitati, e dunque le procedure giudiziarie hanno corso&#8230;mentre il malcapitato destinatario è all’oscuro di tutto e si ritrova a far fronte a brutte sorprese senza aver avuto la possibilità di difendersi garantita dalla legge.</p>
<p>Cosa si può fare allora in questi casi? Una soluzione è il disconoscimento della firma posta sulla ricevuta di ritorno dell’Atto giudiziario.</p>
<p>Il disconoscimento della firma, però, deve essere provato. Lo strumento per farlo è quello di richiedere una perizia grafologica attraverso la quale dimostrare la non corrispondenza della firma apposta sulla ricevuta di ritorno rispetto alla firma autentica del destinatario dell&#8217;Atto Giudiziario.		</p>
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		<item>
		<title>La Consulenza Tecnica</title>
		<link>https://www.grafologiaforense.org/2014/03/14/la-consulenza-tecnica/</link>
		
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		<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 14:35:54 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Il consulente tecnico d’ufficio, in acronimo c.t.u., svolge il ruolo di ausiliario del giudice in un rapporto fiduciario, qualora si renda necessaria una particolare conoscenza tecnica, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo. L’attività del consulente tecnico è disciplinata dagli artt. 61 a 68 del codice di procedura civile (allo stesso&#8230;&#160;<a href="https://www.grafologiaforense.org/2014/03/14/la-consulenza-tecnica/" class="" rel="bookmark">Leggi tutto &#187;<span class="screen-reader-text">La Consulenza Tecnica</span></a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il consulente tecnico d’ufficio, in acronimo c.t.u., svolge il ruolo di ausiliario del giudice in un rapporto fiduciario, qualora si renda necessaria una particolare conoscenza tecnica, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo. L’attività del consulente tecnico è disciplinata dagli artt. 61 a 68 del codice di procedura civile (allo stesso modo dall’art. 220 fino a 233 nel codice di procedura penale), dove sono contenute le competenze che l’ausiliario designato dal giudice deve espletare dal conferimento dell’incarico fino all’elaborato peritale. “La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice” (art. 61 c.p.c.), ma il giudice qualora lo ritenga opportuno ha la facoltà di nominare un esperto non incluso nell&#8217;Albo del Tribunale, motivandone il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Il compito ultimo del consulente è rispondere in maniera chiara e pertinente ai quesiti enunciati dal giudice, dando risposta ad ulteriori possibili chiarimenti richiesti dal giudice stesso (art. 62 c.p.c.); il quesito enunciato dal giudice al momento del mandato e del giuramento consiste in una o più domande espresse solitamente in modo analitico o generico.</p>
<p style="text-align: justify;">Dovere dell’esperto è attenersi scrupolosamente ai quesiti, senza esprimere pareri non richiesti o non necessari; per favorire la comunicazione fra le parti la scelta linguistica della relazione peritale deve privilegiare un linguaggio non eccessivamente specialistico che consenta ai soggetti coinvolti (giudice, magistrato e avvocati) un accesso facilitato alla lettura.</p>
<p style="text-align: justify;">L’uso di indispensabili termini tecnici deve essere spiegato, senza tralasciare i modelli teorici di riferimento utilizzati; La comprensibilità del linguaggio è fondamentale soprattutto nel procedimento civile, dove a differenza del penale, la relazione scritta è l’unico mezzo di comunicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">“Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l&#8217;obbligo di prestare il suo ufficio,tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione” (art. 63 c.p.c.), come nel caso intercorrano rapporti di parentela con il periziando. Al momento della presa in carico il consulente d’ufficio deve dichiarare se intende avvalersi della competenza di altre figure professionali, ad esempio uno psicologo per la somministrazione di test psicodiagnostici, uno medico specialista ai fini di ottenere ulteriori informazioni per la valutazione del caso in esame. Inoltre il c.t.u. deve richiedere l’autorizzazione per l’audio e videoregistrazione degli incontri peritali nel rispetto delle norme a tutela della privacy, mettendo il materiale a disposizione del Tribunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il termine “perizia” viene adoperato comunemente anche in ambito civile come sinonimo di “consulenza”, ma occorre precisare come la perizia redatta in sede penale possa assumere un valore profondamente diverso, non come “parere”, ma come “prova”, mentre in ambito civile, l’accertamento peritale acquisisce una funzione strumentale ed opzionale, in quanto il giudice può decretare se usufruire o meno del parere dell’esperto per la formulazione del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">In sintesi possiamo considerare le attività che competono al consulente tecnico un confronto interdisciplinare fra diritto e scienze sociali, un’integrazione al compito del giudice, che agisce come peritus peritorum, ovvero, decisore ultimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Qualora il giudice nomini un c.t.u., le parti in causa hanno “un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico di parte.</p>
<p style="text-align: justify;">Il consulente della parte (c.t.p.), &#8220;oltre ad assistere a norma dell&#8217;articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all&#8217;udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere con l&#8217;autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche”(art. 201 c.p.c.).</p>
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		<title>La Perizia Grafologica</title>
		<link>https://www.grafologiaforense.org/2014/02/19/perizia-grafologica/</link>
		
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		<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 11:47:56 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>La perizia grafologica è lo studio comparativo tra uno o più scritti contestati e le scritture autografe del soggetto o dei soggetti sospettati di esserne gli autori. Nel corso dei decenni, alla luce dell’esperienza e dell’evoluzione della grafologia forense, sono state elaborate delle metodologie peritali per stabilire la paternità degli scritti in verifica attraverso il&#8230;&#160;<a href="https://www.grafologiaforense.org/2014/02/19/perizia-grafologica/" class="" rel="bookmark">Leggi tutto &#187;<span class="screen-reader-text">La Perizia Grafologica</span></a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La perizia grafologica è lo studio comparativo tra uno o più scritti contestati e le scritture autografe del soggetto o dei soggetti sospettati di esserne gli autori.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel corso dei decenni, alla luce dell’esperienza e dell’evoluzione della grafologia forense, sono state elaborate delle metodologie peritali per stabilire la paternità degli scritti in verifica attraverso il rilievo di elementi di natura probatoria, altamente individualizzanti e personali quali i parametri del ritmo grafico, della pressione e del gesto fuggitivo. La verifica grafologica peritale sugli scritti analizza inoltre altri elementi di natura sostanziale quali i collegamenti, la dinamica dei tracciati grafici, la punteggiatura, gli ingombri spaziali, le pendenze, gli assetti sul rigo, ecc. al fine di giungere ad una conclusione di certezza o di probabilità attributiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Si impone però una precisazione, quella di stabilire la differenza che intercorre tra la grafologia tradizionale e la perizia grafologica. Una prima definizione che risponde ad hoc ai criteri di distinzione tra le due discipline che fanno parte della stessa scienza, è quella fornita dall’enciclopedia interattiva Wikipedia, la quale annota che: “…la grafologia si occupa della personalità del soggetto, mentre la perizia grafologica giudiziaria è una comparazione scientifica di segni grafici allo scopo di stabilirne giudizialmente l’autenticità e la riconducibilità all&#8217;autore&#8230;”.</p>
<p style="text-align: justify;"> Alla perizia grafologica si ricorre frequentemente in ambito giudiziario per stabilire l’autenticità, la contraffazione o la paternità di scritti quali firme, documenti, lettere anonime, testamenti olografi.</p>
<p style="text-align: justify;"> Le metodologie peritali di redazione di una perizia grafica traggono origine dalle teorie scientifiche delle varie scuole. Molto diffusa è la metodologia italiana di Girolamo Moretti ma larga applicazione trovano anche le metodologie francesi e quella marchesaniana, quest’ultima in particolare per i suoi studi statistici applicati alla grafometria.</p>
<p style="text-align: justify;"> E’ opportuno però sottolineare che chi si occupa di grafologia peritale applica una pluralità di metodi che talvolta confluiscono e si integrano uno con l’altro. Questo dipende dalla natura del quesito e dallo studio che deve essere condotto sui campioni di scrittura da verificare.</p>
<p style="text-align: justify;"> Nella sua fase iniziale l’analisi grafologica peritale prevede l’espletamento di una serie di esami preliminari sugli inchiostri, la carta e i supporti scrittori. Questi rilievi sono necessari al fine di escludere fin dal principio eventuali manomissioni e contraffazioni dovute a operazioni meccaniche, le quali possono invalidare l’efficacia di un atto pubblico o privato, di un testamento, di un contratto, ecc.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli esami strumentali possono far emergere eventuali contraffazioni e manomissioni dei documenti attraverso scolorinature, cancellazioni, abrasioni, collage o fotoritocchi con programmi di grafica al fine di riprodurre imitazioni per ricalco, per trasparenza, per interpolazione, trasposizione, cancellatura e ritocco ad hoc di parti scritte successivamente alla prima compilazione. Si può ad esempio stabilire se una scrittura è stata vergata con più attrezzi scrittori o in epoche diverse, le varie caratteristiche degli inchiostri e dei tipi di carte.</p>
<p style="text-align: justify;"> <b>Ed ecco i vari tipi di consulenza grafologica giudiziaria:</b></p>
<p style="text-align: justify;"> Accertamenti su firme, testamenti olografi, lettere anonime, documenti manoscritti, contraffatti o alterati, Documentoscopia ed esami chimici di carte e inchiostri, Datazione di documenti manoscritti con esame chimico degli inchiostri, Sovrapponibilità dei tratti con olografia conoscopica, Rilevazione di solchi ciechi in scritture cancellate, Esami grafologici documentali con ultravioletto, infrarosso, luce radente, Scansione di documenti ad alta definizione, digitalizzazione macrofotografie e dettagli grafici da esibire in giudizio, Difese tecniche di parte attrice e convenuta, Perizie grafologiche documentali, Controdeduzioni a perizie d’ufficio, nonché partecipazione alle operazioni peritali presso il Consulente Tecnico di Ufficio.</p>
<p style="text-align: justify;"> <b>Alcuni dettagli sui vari tipi di consulenza: </b></p>
<p style="text-align: justify;"> Parere pro-veritate: è un parere sintetico richiesto prima di intraprendere una azione legale in merito al disconoscimento di grafie su uno o più documenti; tale parere è utile per valutare se vi siano o meno i presupposti per adire alle vie legali.</p>
<p style="text-align: justify;">Parere motivato: relazione tecnica più articolata che prevede una sintetica descrizione delle indagini svolte e le conclusioni peritali a cui è giunto il consulente esperto in grafologia giudiziaria, unitamente alle motivazioni tecniche, grafologiche o extragrafologiche a sostegno della tesi di autenticità o di apocrifia.</p>
<p style="text-align: justify;">Consulenza tecnica grafologica: relazione redatta dal consulente tecnico che stabilisce la paternità di uno scritto contestato (firma, testamento olografo, lettera anonima, ecc.) attraverso il confronto fra le grafie in verifica e le comparative. Questa consulenza è corredata da dimostrazioni e illustrazioni a sostegno della conclusione di autenticità o di apocrifia a cui è giunto il consulente. E&#8217; generalmente divisa in 5 parti:</p>
<p style="text-align: justify;"> 1) Esposizione del quesito, descrizione del caso e della metodologia adottata nel corso dell&#8217;indagine peritale.</p>
<p style="text-align: justify;">2) Rilievi strumentali e documentali (su carta, inchiostri, ecc.). Solo in presenza di documenti originali.</p>
<p style="text-align: justify;">3) Esame e descrizione delle scritture in verifica e delle comparative.</p>
<p style="text-align: justify;">4) Confronto tra scritture contestate e comparative.</p>
<p style="text-align: justify;">5) Conclusioni peritali.</p>
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		<title>La Grafologia</title>
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		<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 10:44:10 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>La grafologia è una scienza umana, che dal solo gesto grafico di un individuo ci permette di conoscerne la personalità. Possiamo rilevare infatti, attraverso un approfondito esame della grafia, le sue doti innate, le qualità intellettive ed affettive, il suo modo di comunicare, di esprimersi, e di rappresentarsi agli altri. Nell’ottica grafologica, la scrittura rappresenta&#8230;&#160;<a href="https://www.grafologiaforense.org/2014/02/19/la-grafologia/" class="" rel="bookmark">Leggi tutto &#187;<span class="screen-reader-text">La Grafologia</span></a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La grafologia è una scienza umana, che dal solo gesto grafico di un individuo ci permette di conoscerne la personalità. Possiamo rilevare infatti, attraverso un approfondito esame della grafia, le sue doti innate, le qualità intellettive ed affettive, il suo modo di comunicare, di esprimersi, e di rappresentarsi agli altri.</p>
<p>Nell’ottica grafologica, la scrittura rappresenta un comportamento espressivo come il camminare, il gesticolare, cioè un comportamento spontaneo, posto in essere inconsciamente senza controllo razionale e, proprio per questo, in grado di rivelare la natura intima dello scrivente.</p>
<p>Non esistono due grafie uguali perché non esistono due personalità uguali; la scrittura è un elemento così individualizzante che anche quella dissimulata o contraffatta contiene sempre segni grafici distintivi di chi l’ha eseguita.</p>
<p>La grafologia, in quanto scienza interdisciplinare, lavora a fianco di altre scienze quali la psicologia, la sociologia, la medicina, ecc. e trova la sua giusta collocazione in ogni campo sociale ove ci sia l’essere umano da conoscere e da capire.</p>
<p>Pertanto i campi di applicazione della grafologia sono molteplici, vi è la perizia grafologica giudiziale che consente l’individuazione di falsi e di scritture contraffatte; tale consulenza è mirata non tanto ad evidenziare l’aspetto psicologico che scaturisce dallo scritto, bensì allo studio del gesto grafico che, in comparazione con altri scritti, permette di risalire alla “paternità” dello scritto in verifica.</p>
<p>Altro campo di applicazione della grafologia è l’analisi di personalità che consente di pervenire ad una particolareggiata descrizione degli aspetti intellettivi, temperamentali, nelle dinamiche affettive – relazionali, degli interessi ed attitudini, al fine di una maggiore consapevolezza di se e di una positiva crescita personale.</p>
<p>Inoltre la grafologia può essere utilizzata nella consulenza di coppia e familiare, nella quale si individuano affinità e compatibilità evidenziando le cause di eventuali disaccordi, conflitti e problematiche diverse; allo stesso modo, è possibile delineare il quadro complessivo delle relazioni familiari con particolare attenzione al rapporto genitori – figli sia nell’infanzia che nell’adolescenza.</p>
<p>Ulteriore campo di applicazione della grafologia è l’orientamento scolastico e professionale in quanto focalizzando le attitudini e le potenzialità individuali, il grafologo può indirizzare il soggetto verso una scelta di studi o di professione più idonea alle sue caratteristiche intellettive e comportamentali, tenendo conto di interessi, motivazioni e capacità.		</p>
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